Nozioni di base assicurazione contro la disoccupazione

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) è un’assicurazione obbligatoria ed esiste in Svizzera dal 1977.

Qual è lo scopo dell’AD?

Eroga prestazioni in caso di:

  • disoccupazione
  • indennità per intemperie
  • lavoro ridotto
  • insolvenza del datore di lavoro
  • misure di reinserimento professionale

Chi è tenuto ad assicurarsi all’AD?

All’AD sono tenuti ad assicurarsi tutti i dipendenti. Se perdono il loro posto di lavoro e subiscono quindi una perdita di guadagno temporanea percepiscono il 70% del salario assicurato sotto forma di indennità giornaliere. Gli indipendenti non possono assicurarsi contro la disoccupazione.

Chi è tenuto a pagare i contributi AD?

Tutti i dipendenti soggetti ai contributi AVS e i loro datori di lavoro devono versare i contributi all’AD. I datori di lavoro e i dipendenti sono tenuti a versare i contributi all’AD nella misura del 50% ciascuno. Le persone che esercitano un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di pensionamento ordinaria (dai 64 anni per le donne, dai 65 anni per gli uomini) non sono più tenute all’obbligo di contribuzione.

A quanto ammontano le deduzioni salariali?

Ai dipendenti con un salario annuo di CHF 148’200.– (CHF 12’350.– al mese) viene dedotto l’1.1% dal salario lordo annuo. I datori di lavoro versano lo stesso importo all’AD. Dal 1° gennaio 2023, i contributi AD non sono più dovuti per la parte del salario eccedente questo importo.

Le casse di compensazione riscuotono i contributi per la cassa di disoccupazione, tuttavia non hanno niente a che fare con gli accertamenti e le remunerazioni delle prestazioni.

Richiesta di prestazioni

Se siete disoccupati o temete la disoccupazione a breve dovete annunciarvi alla cassa di disoccupazione del vostro cantone di domicilio.