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Corona-News (all’archivio Corona-News)
Informazioni, news e aggiornamenti sul tema delle assicurazioni sociali in merito alla situazione attuale della pandemia Coronavirus.
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NOTA: L’indennità va richiesta nuovamente per ogni mese!
Poiché il diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona sussiste solo per la durata delle misure ordinate dal Cantone o dalla Confederazione, l’indennità va richiesta nuovamente per ogni mese e documentata. L’indennità giornaliera per l’indennità di perdita di guadagno Corona viene versata a posteriori
Sintesi delle INFORMAZIONI PRINCIPALI secondo i rispettivi aventi diritto (cliccare sotto sulla situazione che fa al caso vostro)
per gli indipendenti (senza Sagl/SA)
Ultimo aggiornamento: 22.12.2020
Perdita di guadagno per gli indipendenti (senza Sagl/SA) e i loro coniugi o partner registrati che collaborano nell’azienda – gli indipendenti (senza Sagl/SA) e i loro coniugi o partner registrati che collaborano nell’azienda possono aver diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 nelle tre situazioni indicate qui di seguito:
Chiusura dell’azienda
In caso di sospensione dell’attività a seguito di chiusura ordinata a livello federale o cantonale, il diritto sussiste per la durata della chiusura.
Divieto di svolgere manifestazioni
In caso di interruzione di una manifestazione prevista di oltre 50 persone a seguito del divieto vigente di svolgere manifestazioni risp. della non approvazione da parte del Cantone, se gli interessati avrebbero fornito prestazioni per la manifestazione in questione.
Diminuzione considerevole della cifra d’affari
Se l’attività lucrativa è limitata a causa di provvedimenti adottati per combattere il coronavirus con una conseguente perdita di guadagno o di salario. Per limitazione considerevole s’intende una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% risp. 40% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Occorre dichiarare la diminuzione della cifra d’affari e motivare come è riconducibile ai provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19. Le indicazioni fornite saranno verificate mediante controlli a campione.
Si prega di osservare i punti indicati qui di seguito.
- Nel mese di ottobre e/o di novembre ha subìto una diminuzione della cifra d’affari almeno del 55%: la persona ha diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per l’intero mese.
- Nel mese di dicembre la persona ha subìto una diminuzione della cifra d’affari almeno del 55%: la persona ha diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per l’intero mese.
- Nel mese di dicembre la persona ha subìto una diminuzione della cifra d’affari almeno del 40% tuttavia meno del 55%: la persona ha diritto all’indennità solo dal 19 dicembre 2020, ossia a 13 indennità giornaliere.
Si prega di osservare che la condizione della diminuzione della cifra d’affari del 40% va sì soddisfatta per tutto il mese di dicembre (allo scopo di semplificarne l’attuazione), tuttavia il diritto sussiste solo dal 19 dicembre 2020.
Promemoria: 6.13 – Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020
per le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro
(titolari di Sagl o SA)
Ultimo aggiornamento: 22.12.2020
Perdita di guadagno per le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) e i loro coniugi o partner registrati che collaborano nell’azienda – le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) e i loro coniugi o partner registrati che collaborano nell’azienda possono aver diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 nelle tre situazioni indicate qui di seguito:
Chiusura dell’azienda
In caso di sospensione dell’attività a seguito di chiusura ordinata a livello federale o cantonale, il diritto sussiste per la durata della chiusura.
Divieto di svolgere manifestazioni
In caso di interruzione di una manifestazione prevista di oltre 50 persone a seguito del divieto vigente di svolgere manifestazioni risp. della non approvazione da parte del Cantone, se gli interessati avrebbero fornito prestazioni per la manifestazione in questione.
Diminuzione considerevole della cifra d’affari
Se l’attività lucrativa è limitata a causa di provvedimenti adottati per combattere il coronavirus con una conseguente perdita di guadagno o di salario. Per limitazione considerevole s’intende una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% risp. 40% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Occorre dichiarare la diminuzione della cifra d’affari e motivare come è riconducibile ai provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19. Le indicazioni fornite saranno verificate mediante controlli a campione.
Si prega di osservare i punti indicati qui di seguito.
- Nel mese di ottobre e/o di novembre ha subìto una diminuzione della cifra d’affari almeno del 55%: la persona ha diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per l’intero mese.
- Nel mese di dicembre la persona ha subìto una diminuzione della cifra d’affari almeno del 55%: la persona ha diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per l’intero mese.
- Nel mese di dicembre la persona ha subìto una diminuzione della cifra d’affari almeno del 40% tuttavia meno del 55%: la persona ha diritto all’indennità solo dal 19 dicembre 2020, ossia a 13 indennità giornaliere.
Si prega di osservare che la condizione della diminuzione della cifra d’affari del 40% va sì soddisfatta per tutto il mese di dicembre (allo scopo di semplificarne l’attuazione), tuttavia il diritto sussiste solo dal 19 dicembre 2020.
Promemoria: 6.13 – Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020
per i datori di lavoro
Ultimo aggiornamento: 09.12.2020
Perdita di guadagno per i dipendenti
I datori di lavoro possono richiedere l’indennità per perdita di guadagno Corona per i loro dipendenti nelle due situazioni seguenti:
- per i genitori dipendenti che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita (interruzione della custodia dei figli di età inferiore ai 12 anni da parte di terzi o interruzione della custodia dei figli con problemi di salute);
Modulo per i datori di lavoro se i loro dipendenti devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita - per i dipendenti che devono interrompere l’attività lucrativa a seguito di una misura di quarantena.
Modulo per i datori di lavoro in caso di quarantena su disposizione della autorità per i loro dipendenti
Promemoria: 6.13 – Indennità di perdita di guadagno Coron in caso di diritto dal 17 settembre 2020
Indennità per lavoro ridotto per i datori di lavoro
Trovate le informazioni principali e tutta la documentazione sul sito web di GastroSuisse. Sul sito web di lavoro.swiss potete inoltre trovare ulteriori informazioni. In caso di domande in merito al lavoro ridotto vogliate rivolgervi al servizio cantonale competente (SC).
per i dipendenti
Ultimo aggiornamento: 17.12.2020
Perdita di guadagno per i dipendenti – i dipendenti possono aver diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona nelle due situazioni seguenti:
- genitori che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita (interruzione della custodia dei figli di età inferiore ai 12 anni da parte di terzi o interruzione della custodia dei figli con problemi di salute);
Modulo per i genitori che lavorano e che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita - persone che devono interrompere l’attività lucrativa a seguito di una misura di quarantena.
Modulo per i dipendenti in caso di quarantena su disposizione della autorità
Promemoria: 6.13 – Indennità di perdita di guadagno Coron in caso di diritto dal 17 settembre 2020