Nozioni di base AVS

L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) è un’assicurazione sociale obbligatoria. Insieme all’assicurazione per l’invalidità (AI) e all’indennità per perdita di guadagno (IPG) costituisce il primo dei tre pilastri che formano il sistema della previdenza per la vecchiaia svizzero.

Corrente: AVS 21 – cosa cambia?

Il 25 settembre 2022 la popolazione svizzera ha accettato la riforma AVS 21. La riforma del sistema di rendite mira a garantire la stabilità finanziaria della previdenza per la vecchiaia fino al 2030 e comporta varie modifiche della legge sull’AVS.

Per far fronte ai cambiamenti demografici e assicurare la sostenibilità a lungo termine della previdenza per la vecchiaia in Svizzera, la stabilizzazione dell’AVS prevede quattro misure:

  • armonizzazione dell’età di pensionamento (in futuro «età di riferimento») per gli uomini e per le donne a 65 anni
  • misure compensative per le donne della generazione di transizione
  • riscossione più flessibile della rendita nell’AVS
  • finanziamento supplementare mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto

Le quattro misure: che cosa cambia esattamente?

Promemoria – informazioni dettagliate

Nell’attuale promemoria del Centro d’informazione AVS/AI trovate informazioni dettagliate sulle singole misure, nonché rappresentazioni grafiche per una migliore comprensione.

Video esplicativo – informazioni dinamiche

Il video esplicativo del Centro d’informazione AVS/AI illustra le quattro misure sulla base di vari casi personali e quindi di classi di età diverse, fornendo informazioni semplici e sintetiche:

Stima della rendita AVS (calcolo provvisorio)

Il calcolatore online ESCAL vi fornisce una stima non vincolante dell’importo probabile della vostra pensione AVS sulla base della riforma AVS.

Qual è lo scopo dell’AVS?

L’AVS è il ramo più importante del sistema di assicurazioni sociali svizzero.

Lo scopo della rendita AVS è quello di garantire il minimo vitale:

  • per i beneficiari di rendite dopo il pensionamento;
  • per i superstiti in caso di decesso (rendite per vedovi e orfani).

Chi è assicurato presso l’AVS?

L’AVS è un’assicurazione nazionale, obbligatoria per tutti. In Svizzera, per legge, ogni persona che vive o lavora qui è assicurata nell’AVS e quindi deve versare i contributi. Ciò vale anche per le persone senza attività lucrativa (p.es. studenti, beneficiari di rendite, casalinghe, disoccupati ecc.).

Da quando e per quanto tempo si versano i contributi AVS?

Persone che esercitano un’attività lavorativa

A partire dal 18° anno d’età: I contributi vengono versati dal 1° gennaio dell’anno in cui si compiono 18 anni.

Persone senza attività lucrativa

A partire dal 21° anno d’età: I contributi vengono versati dal 1° gennaio dell’anno in cui si compiono 21 anni. In questo caso i contributi si definiscono in base alle condizioni sociali.

L’obbligo di contribuzione termina, che si eserciti o meno un’attività lavorativa, al raggiungimento dell’età di riferimento (vedi la nota qui sotto). Da quel momento in poi si riceve la rendita AVS. In caso di decesso, i familiari hanno diritto a ricevere prestazioni per superstiti.

Pensionamento

Anticipato: in caso di pensionamento anticipato si continuano a pagare i contributi AVS fino all’età di riferimento (vedi la nota qui sotto).

Ordinario: l’obbligo di contribuzione termina non appena si raggiunge l’età di riferimento (vedi la nota qui sotto).

Differito: se si lavora oltre l’età di riferimento (vedi la nota qui sotto), si continuano a pagare i contributi. Le persone che continuano a lavorare anche dopo l’età di riferimento godono di una franchigia di CHF 1’400.– al mese su cui non vengono più conteggiati i contributi AVS/AI/IPG. I contributi sono invece dovuti sul reddito eccedente la franchigia.

Con la riforma dell’AVS 21, ora avete il diritto di scegliere se applicare o meno la franchigia. I dipendenti comunicano la loro scelta al datore di lavoro, i lavoratori indipendenti alla loro cassa di compensazione.

Qui di seguito un esempio semplificato a titolo esplicativo:
la signora Müller percepisce un reddito mensile di CHF 2’000.–. Desidera tuttavia migliorare la sua rendita di vecchiaia, per cui decide di non applicare la franchigia: paga quindi i contributi non solo per la quota eccedente (CHF 600.–) ma per l’intero reddito da attività lucrativa (CHF 2’000.–).

Nota:

Con la riforma AVS 21 viene introdotta un’età di pensionamento unica di 65 anni per gli uomini e per le donne.

A partire dal 1° gennaio 2025, l’età ordinaria di pensionamento (denominata ora «età di riferimento») per le donne viene aumentata gradualmente di tre mesi all’anno.

Ulteriori informazioni

A quanto ammontano le deduzioni salariali?

I contributi AVS sono riscossi dalle casse di compensazione insieme a quelli per AI e IPG.

Dal salario lordo dei dipendenti viene dedotto mensilmente il 4.35 % per l’AVS (complessivamente il 5.3 % per AVS, AI e IPG). I datori di lavoro versano il medesimo importo all’AVS.

Al reddito imponibile degli indipendenti si applica un tasso di contribuzione AVS dell’8.1 % (complessivamente il 10 % per AVS, AI e IPG).

Per i redditi bassi si applica un tasso di contribuzione AVS/AI/IPG ridotto.

Le persone che, nell’età di riferimento, esercitano un’attività lucrativa versano contributi solo sulla parte di reddito superiore a CHF 1’400.– al mese (CHF 16’800.– all’anno). Con la riforma dell’AVS 21, hanno ora il diritto di scegliere (ad esempio per migliorare la loro rendita di vecchiaia AVS) se applicare o meno la franchigia. I dipendenti comunicano la loro scelta al datore di lavoro, i lavoratori indipendenti alla loro cassa di compensazione.

Da quando e in che modo si percepiscono le prestazioni di vecchiaia AVS?

Il diritto inizia:

  • per le donne e gli uomini: il primo giorno del mese successivo a quelle in cui si raggiunge l’età di riferimento (vedi la nota qui sotto). Chi è nato il 2 agosto, p.es., riceve la rendita AVS dal 1° settembre.

Nell’ambito del 1° pilastro, le prestazioni di vecchiaia sono erogate sempre sotto forma di rendita. Nel 2° pilastro (previdenza professionale), invece, l’avere di vecchiaia può essere riscosso anche sotto forma di capitale. Ulteriori informazioni

Nota:

Con la riforma AVS 21 viene introdotta un’età di pensionamento unica di 65 anni per gli uomini e per le donne.

A partire dal 1° gennaio 2025, l’età ordinaria di pensionamento (denominata ora «età di riferimento») per le donne viene aumentata gradualmente di tre mesi all’anno.

Ulteriori informazioni

Da quando si ricevono prestazioni per superstiti?

Le rendite per superstiti hanno lo scopo di proteggere il coniuge e i figli dalle difficoltà finanziarie conseguenti al decesso del coniuge o di un genitore. Vengono versate sotto forma di rendite per superstiti, vedove e orfani.

Rendite per vedove

La moglie superstite ha diritto a percepire prestazioni per superstiti dell’AVS se ha figli, ha più di 45 anni ed è stata sposata con il marito per almeno 5 anni.

La moglie superstite divorziata ha diritto se

  • ha figli e il matrimonio sciolto è durato almeno 10 anni oppure
  • aveva più di 45 anni alla data del divorzio e il matrimonio sciolto è durato almeno 10 anni oppure
  • il figlio più giovane compirà 18 anni dopo che lei ne avrà compiuti 45.

Se la moglie divorziata non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto a una rendita per vedove fino al 18° compleanno del figlio più giovane.

Le partner registrate superstiti ricevono una rendita se hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Il diritto viene meno non appena il figlio più giovane raggiunge l’età di 18 anni.

Rendite per vedovi

I mariti, i mariti divorziati e i partner registrati superstiti ricevono una rendita per vedovi se hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Il diritto viene meno non appena il figlio più giovane raggiunge l’età di 18 anni.

Rendite per orfani

I figli ricevono dall’AVS una rendita per orfani in caso di decesso del padre o della madre. In caso di decesso di entrambi i genitori, hanno diritto a una rendita per orfani di padre e di madre. Tale diritto si estingue non appena raggiungono l’età di 18 anni o al completamento della formazione iniziale, benché in ogni caso al compimento di 25 anni d’età.